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SPERIMENTAZIONE ANIMALE. IN ITALIA NESSUNA POSSIBILITA’ DI CONDURRE TEST SUI RANDAGICOMUNICATO STAMPARoma, 29 ottobre 2012 – «Non c’è alcuna possibilità che nel nostro Paese vengano effettuati esperimenti sui cani randagi». E’ quanto rende noto il servizio legale dell’Enpa, che risponde in questo modo ai timori e alle preoccupazioni espresse da numerosissimi cittadini in merito alla nuova direttive europea 2010/63/U3 sulla sperimentazione animale. Infatti, la legge 281/1991, "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" vieta espressamente e senza alcuna deroga che gli animali randagi possano essere destinati alla sperimentazione (di qualsiasi tipo essa sia), alla vivisezione e a impieghi di natura bellica. Il Ministero della Salute ha per altro confermato la lettura della normativa in questa direzione eliminando ogni dubbio o perplessità. «E’ importante ricordare – prosegue l’Enpa - che le direttive comunitarie devono essere ratificate dai Paesi membri entro due anni e che le leggi che ne conseguono possono essere più restrittive della direttive stesse. Questo anche in ragione di diritti già sanciti da normative antecedenti e da realtà giuridiche consolidate da Paese a Paese. Quindi, fatto salvo il principio secondo cui i cardini e la ratio delle direttive non devono essere stravolti, ciascun Paese può normare tenendo conto delle conquiste civili e delle normative a tutela degli animali, come abbiamo in Italia.» In Italia, attualmente, l'uso dei primati non umani, così come quello dei cani e dei gatti, è una deroga concessa dal Ministero della Salute su parere dell'Istituto Superiore di Sanità solo quando si dimostri che non vi sono alternative al loro uso; ciò che prevede attualmente il testo della Direttiva 2010/63/U3 e che in Italia era già regolamentato.
Date: 2012-10-30
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